La Legge di Bilancio 2020, abrogando il c.1-bis dell’art.13 del D.Lgs n.472 del 1997, ha ampliato la platea di tributi per i quali è possibile usufruire appieno dell’istituto del ravvedimento operoso. Se prima tale beneficio era rivolto quasi esclusivamente ai tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate, ora può essere applicato anche alla regolazione dei tributi regionali e locali.
Per sanare la propria posizione tributaria (rimediando ad un errore o ad un ritardo), il contribuente deve corrispondere:
Ricordiamo che il ravvedimento operoso consente di accedere a riduzioni sanzionatorie calcolate in proporzione sulla base delle tempistiche con cui si regolarizza la propria posizione nei confronti delle Amministrazioni. Si prospetta quindi per tutti i tributi:
Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.
L’istituto è applicabile qualora:
ART. 61 SANZIONI ED INTERESSI REGOLAMENTO COMUNALE
1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall’art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97. 2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 60, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. 3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge. ART. 62 ACCERTAMENTO CON ADESION