ART. 47 RISCOSSIONE
comma 3. (…) il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in n. 2 (due) rate aventi scadenza 16 novembre e 16 aprile dell’anno successivo. Il numero e la scadenza delle rate puo’ essere variato in sede di deliberazione di approvazione delle tariffe. 4. E’ facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.